Con il messaggio
n. 3274 del 9 settembre 2020, l’INPS affronta il tema della ripresa
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’articolo 97 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle
disposizioni dettate dai precedenti decreti (D.L. n. 18/2020; D.L. n. 34/2020),
un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per
i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa
modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:
- per un importo
pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in
un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 settembre 2020;
- per il restante
importo pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere
versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo,
con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che
non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con il presente
messaggio l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi
per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle
somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in
modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16
settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il
giorno 16 di ciascun mese successivo.
Con successivo
messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo,
pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della
prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Viene, inoltre,
confermato che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono
effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020
in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di
sanzioni e interessi.
Oltre al versamento
degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre devono
essere trasmesse le apposite istanze di sospensione.
L’Istituto fornisce
istruzioni differenziate per le varie tipologie di aziende:
1) Aziende
con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento
dei contributi alla Gestione separata;
2) Aziende agricole assuntrici di
manodopera;
3) Lavoratori agricoli autonomi e
concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
4) Aziende con natura giuridica privata con
dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. |